Patrocinante in Cassazione
26-02-2022
Confiscabile la prima casa al presunto evasore fiscale
La prima casa può essere confiscata al presunto evasore fiscale. Infatti, il limite alladozione della misura riguarda lunico immobile di proprietà, che è un concetto ben diverso. Ma non basta. Neppure il fondo patrimoniale salva dal sequestro. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6765 del 25 febbraio 2022, ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di evasione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nel respingere la tesi della difesa, la terza sezione penale ha confermato lintero impianto accusatorio. Per i Supremi giudici, infatti, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall`art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall`art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell`Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda lunico immobile di proprietà e non costituisce un limite alladozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato. In altre parole, aggiunge il Collegio di legittimità, il limite posto dal legislatore allespropriazione immobiliare non riguarda la prima casa, ma l`unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di prima casa, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. In molti usano la prima casa come scudo per difendersi dalle conseguenze dei debiti con lErario. Dora in avanti ciò non sarà più possibile. Ma le cattive notizie non sono finite. Sarà del tutto inutile costituire il bene nel fondo patrimoniale. In sentenza si legge chiaramente che tali beni possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell`appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti. Limprenditore ha quindi perso la casa dove viveva con la sua famiglia dopo aver accumulato un grande debito con il fisco derivante dallevasione e dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto ai Supremi giudici di confermare la misura.