Patrocinante in Cassazione
22-03-2022
L′attore che impugna la sentenza sfavorevole deve convenire in giudizio anche il terzo chiamato
L′attore che impugna la sentenza sfavorevole deve convenire in giudizio anche il terzo chiamato. Lo ha stabilito oggi la terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 9013/22, ha accolto il ricorso di un′azienda sanitaria per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell′assicurazione. La Corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità dell′Azienda sanitaria e l′aveva condannata al risarcimento del danno nei confronti dellappellante, ritenendo irrilevante la mancata rituale notificazione dell′atto d′appello nei confronti della compagnia di assicurazioni (terza chiamata in causa, dall′azienda sanitaria, a fini di garanzia), trattandosi di un′ipotesi di litisconsorzio non necessario e vertendosi in materia di cause scindibili. La ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la nullità della sentenza o del procedimento di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell′assicurazione. Per i Supremi giudici il motivo è fondato. Al riguardo, hanno ricordato che l′impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell′applicazione degli artt. 32, 108 e 331 Cpc., dovendosi comunque ravvisare un′ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l′efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell′accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l′oggetto del giudizio, evenienza, quest′ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre a effettuare la chiamata, chieda l′accertamento dell′esistenza del rapporto di garanzia e, eventualmente, l′attribuzione della relativa prestazione. Dunque, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 Cpc da cui discende la regola secondo cui l′attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto a evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.