Patrocinante in Cassazione
22-03-2022
L`attore che impugna la sentenza sfavorevole deve convenire in giudizio anche il terzo chiamato
L`attore che impugna la sentenza sfavorevole deve convenire in giudizio anche il terzo chiamato. Lo ha stabilito oggi la terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 9013/22, ha accolto il ricorso di un`azienda sanitaria per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell`assicurazione. La Corte territoriale aveva riconosciuto la responsabilità dell`Azienda sanitaria e l`aveva condannata al risarcimento del danno nei confronti dellappellante, ritenendo irrilevante la mancata rituale notificazione dell`atto d`appello nei confronti della compagnia di assicurazioni (terza chiamata in causa, dall`azienda sanitaria, a fini di garanzia), trattandosi di un`ipotesi di litisconsorzio non necessario e vertendosi in materia di cause scindibili. La ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la nullità della sentenza o del procedimento di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell`assicurazione. Per i Supremi giudici il motivo è fondato. Al riguardo, hanno ricordato che l`impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell`applicazione degli artt. 32, 108 e 331 Cpc., dovendosi comunque ravvisare un`ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l`efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell`accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l`oggetto del giudizio, evenienza, quest`ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre a effettuare la chiamata, chieda l`accertamento dell`esistenza del rapporto di garanzia e, eventualmente, l`attribuzione della relativa prestazione. Dunque, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 Cpc da cui discende la regola secondo cui l`attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto a evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.