Patrocinante in Cassazione
18-02-2022
Lieve la colpa del medico non per la gravità della malattia ma solo se è difficile curarla
Lieve la colpa del medico non per la gravità della malattia ma solo se è difficile curarla Altro che colpa lieve. È tutta da verificare la responsabilità del medico, che può evitare di risarcire il paziente soltanto se ha agito con imperizia e non in caso negligenza o imprudenza. Ma la colpa può ritenersi lieve non quando la patologia dellassistito risulta grave bensì quando è difficile la cura. È quanto emerge dalla sentenza 4905/22, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione. Difetto di prova Accolto il ricorso proposto dai genitori della minore che a causa di una displasia allanca ha cominciato a camminare soltanto a tre anni. Trova ingresso la censura che denuncia uninterpretazione errata della consulenza tecnica dufficio oltre che la violazione delle regole sullonere della prova. Per la malattia che affliggeva la bambina - lamentano mamma e papà - quando la diagnosi è precoce, il problema si risolve nel 96 per cento dei casi. Nella specie la diagnosi precoce cè stata, eppure la minore si è dovuta sottoporre a vari interventi: la colpa del sanitario, dunque, dovrebbe risultare grave. In realtà la Corte dappello si spinge a discutere di colpa lieve perché lipotesi è adombrata dal Ctu: il consulente deduce che la mancata guarigione è imputabile a tale - limitato - titolo al sanitario che non sa indicare una diversa causa per il persistere della malattia. Il punto è che la colpa risulta valutata come non grave perché anche quando la bambina è stata ingessata non risulta dimostrata la corretta centratura delle teste dei femori: la colpa lieve, dunque, è fatta consistere in un difetto di prova, che dimostra semmai una responsabilità tout court, vale a dire una manovra medica errata in quanto difforme da quanto imposto dalle regole dellarte. Che sia lieve o grave la difformità di condotta rispetto a quella imposta - osservano gli ermellini - è questione che richiede un ulteriore criterio, diverso dal mero insuccesso in sé. Né si può ricavare la lievità della colpa dalla gravità della patologia: è solo la difficoltà dellintervento che rende la responsabilità giudicabile con minor rigore. Cosa giudicata Infine: si è formato il giudicato sulla responsabilità dellospedale per non aver fornito attrezzature adeguata per la realizzazione dellintervento in modo corretto. Parola al giudice del rinvio.