Patrocinante in Cassazione
18-02-2022
Card sequestrata perché il percettore del reddito di cittadinanza non dichiara le vincite online
Scatta il sequestro della card perché il percettore del reddito di cittadinanza non dichiara le vincite online che sono, in generale, redditi diversi che non vanno indicati nella dichiarazione annuale per le imposte dirette, ma che sono rilevanti per la concessione del sussidio. Lo ha stabilito oggi la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 5309/22. Il Tribunale aveva respinto l`impugnazione contro un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip con oggetto la carta destinata all`accredito del reddito di cittadinanza. Nella specie, era stata accertata, a carico dell`indagata, lacquisizione di redditi non dichiarati derivanti da vincite da gioco online. La signora è ricorsa in sede di legittimità affermando che le vincite erano state accreditate su un conto online infruttifero che serviva solo per finalità di gioco. Secondo il Palazzaccio, l`omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Gli ermellini hanno osservato che la ricorrente aveva conseguito vincite nellambito di giochi online, assoggettabili alla disciplina dettata dall`art. 67, comma 1, lett. d), TUIR quali redditi diversi, costituenti reddito imponibile per lintero ammontare percepito nel periodo dimposta, senza alcuna deduzione. Tuttavia, il collegio ha precisato che tali redditi, per quanto non vadano indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette, sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza. Per questo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.