Patrocinante in Cassazione
19-02-2022
Si può dedurre solo in primo grado l`inosservanza del fisco sul termine dilatorio di sessanta giorni
L`inosservanza del fisco sul termine dilatorio di sessanta giorni dall`ispezione prima del quale non può essere emesso l`accertamento è deducibile solo in primo grado e non in appello. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l`ordinanza n. 5194 del 17 febbraio 2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato dallamministrazione finanziaria. Sul punto gli Ermellini hanno spiegato che nonostante l`ufficio fosse tenuto a rispettare il termine indicato dilatorio anche in ipotesi di accertamento c.d. breve", era onere del contribuente sollevare tale vizio già in primo grado e non, tardivamente e quindi inammissibilmente, in appello, atteso che il mancato rispetto delle garanzie di cui allart. 12 comma 7 L. 212/2000 integra un`eccezione in senso stretto, categoria che ricomprende tutti i vizi d`invalidità dell`atto impositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria si risolve in una mera difesa, estranea al divieto di cui all`art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.